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 IL COMUNE DI SANT’ORESTE INFORMA: Riduci

                                                                                                      

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER L'ANNO

                       2010.

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

VISTO l'art. 4 della legge 23.10.1992 n. 421, con il quale è stata conferita delega al Governo per il riordino della finanza  degli Enti Territoriali;

 

VISTO  il D.L. 30.12.1992 n. 504, emanato per l'attuazione  della delega predetta;

 

VISTO il Capo I del decreto che istituisce, dall'anno 1993, l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) e ne disciplina l'applicazione;

 

VISTO l’art. 1 comma 156 della Legge 27.12.2006 n. 296 che attribuisce al Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote in materia di Imposta Comunale sugli Immobili;

 

RILEVATO che se la deliberazione non viene adottata entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione le aliquote vengono prorogate di anno in anno;

 

RITENUTO di dover stabilire come segue l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2010:

 

·         Aliquota ordinaria 5 per mille;

·         Aliquota per abitazione principale 4,75 per mille;

 

PRESO  ATTO che ai sensi dell'art. 8 comma 2 del  D.Lgs.  504/92, cosi  come  sostituito dall'art. 3 comma 55  della  legge  662/96 dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29, rapportate al periodo  dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, dando atto che tale detrazione sarà estesa anche per le relative pertinenze  (box, cantina, garage ecc);

 

VISTO l’art. 1 del Decreto Legge 27.5.2008 n. 93 coordinato con la legge di conversione 24.7.2008 n. 126 il quale dispone che a decorrere  dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8 commi 2 e 3 del D.Lgs. 504/92.

 

RITENUTO dover fissare in € 2,00 la misura degli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti e non sono effettuati i rimborsi nel rispetto del comma 168 della Legge 296/2006;

 

PRESO ATTO delle disposizioni contenute nel comma 165 della Legge 296/2006 che demanda a ciascun Ente la determinazione della misura annua degli interessi nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale, e ritenuto di dover fissare la misura annua degli interessi nella percentuale pari al tasso di interesse legale;

 

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale  sugli Immobili, approvato con atto consiliare n.  42  del 29.6.1998 esecutivo;

 

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;

 

VISTO l’esito della votazione avvenuta per alzata di mano e cioè:

 

                Presenti                                 n.

                Votanti                  n.

                Favorevoli            n.

                Contrari                 n.

                Astenuti                               n.

 

 

 

D  E  L  I  B  E  R  A

 

1. DI APPROVARE l'aliquota dell'Imposta  Comunale sugli Immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo  Comune nell’anno 2010 come segue:

 

·         Aliquota ordinaria 5 per mille;

·         Aliquota per abitazione principale 4,75 per mille;

 

2.  DI DARE ATTO che dall'imposta dovuta per l'unità  immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo  si  detraggono, fino alla concorrenza del suo  ammontare,   Euro 103,29  rapportate al periodo dell'anno durante il quale si  protrae la destinazione;

 

3. DI DARE ATTO che nel rispetto dell’art. 1 del Decreto Legge 27.5.2008 n. 93 coordinato con la legge di conversione 24.7.2008 n. 126, a decorrere  dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8 commi 2 e 3 del D.Lgs. 504/92;

 

4. DI DARE ATTO che tali detrazioni potranno essere estese anche per le pertinenze dell'abitazione principale, intendendosi tali i box o cantine ubicati nello stesso immobile con l'abitazione  principale,  e che si configurano quindi come un complesso unitario  di beni.

 

5. DI DOVER STABILIRE che per gli immobili concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado, potrà essere applicata unicamente la detrazione nella misura di Euro 103,29 rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale, proporzionalmente alla quota di possesso, senza l’applicazione dell’ulteriore detrazione introdotta dall’art. 1 comma 5 della Legge 24.12.2007 n. 244;

 

6. DI FISSARE in € 2,00 la misura degli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti e non sono effettuati i rimborsi;

 

7. DI STABILIRE che la misura annua degli interessi è pari al tasso di interesse legale. Nella stessa misura spettano al contribuente gli interessi per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell’eseguito versamento;

 

8. DI APPROVARE i valori delle aree edificabili come da allegata tabella che forma parte integrante della presente deliberazione:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA

 

I.F.

SUPERFICIE

 VALORE AL MQ.

B

Completamento

2

</=1000

                   50,66

1.001-2.500

                   48,13

2.501-5.000

                   45,60

>5.000

                   43,06

B1

Completamento

1,5

</=1000

                   40,71

1.001-2.500

                   38,68

2.501-5.000

                   36,64

>5.000

                   34,60

B3

Completamento

0,3

</=1000

                   25,33

1.001-2.500

                   24,07

2.501-5.000

                   22,80

>5.000

                   21,53

B4

Completamento

0,14

</=1000

                     7,75

1.001-2.500

                     8,78

2.501-5.000

                     9,30

>5.000

                   10,33

C1

Espansione

2

</=1000

                   39,81

1.001-2.500

                   37,82

2.501-5.000

                   35,83

>5.000

                   33,84

C2

Espansione

0,9

</=1000

                   35,83

1.001-2.500

                   34,04

2.501-5.000

                   32,24

>5.000

                   30,45

C3

Espansione

0,6

</=1000

                   30,40

1.001-2.500

                   28,88

2.501-5.000

                   27,36

>5.000

                   25,84

C4

Espansione

0,25

</=1000

                   25,33

1.001-2.500

                   24,07

2.501-5.000

                   22,80

>5.000

                   21,53

D1

Zone produttive

4,5

</=1000

                   29,31

1.001-2.500

                   27,85

2.501-5.000

                   26,38

>5.000

                   24,92

D2

Zona artigianale

0,5

</=1000

                   48,86

1.001-2.500

                   46,41

2.501-5.000

                   43,97

>5.000

                   41,53

 

Zona agricola

 

Valore al mq. di terreno vincolato per la costruzione

                     2,07

 


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